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Linee guida - fotovoltaico

Procedure autorizzative relative agli elettrodotti di connessione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile - fotovoltaico

 

A seguito delle novità introdotte con la L.R. 13/2011 e delle numerose richieste di chiarimenti da parte di privati e Comuni in merito alle competenze in materia di elettrodotti di connessione di impianti fotovoltaici, si ritiene opportuno riepilogare la normativa vigente e descrivere il quadro di competenze da esse derivante. Si premette che la disciplina della materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è definita in via principale dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia", alla quale hanno fatto seguito il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", e dai seguenti provvedimenti Regionali:

- D.G.R.V. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici";

- D.G.R.V. 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

- L.R. 13/2011 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari fotovoltaici" che, prevale sulla L.R. 10/2010, pur non abrogandola;

- D.G.R.V. 1270/2011 recante "Indicazioni operative in merito all'art. 10 della L.R. 13/2011 ed adozione schemi di modulistica"

 

Secondo tali disposizioni risulta che gli impianti solari fotovoltaici di potenza fino ad 1MWp e le opere ed infrastrutture connesse (ai sensi della LR. 13/2011, art. 10, c. 1 e 2) sono:

a. autorizzati dal Comune con procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 28 "attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

ovvero

b. autorizzati dalla Regione qualora le richieste di autorizzazione unica siano state presentate prima della data di entrata in vigore della L.R. 13/2011, salvo quelle per le quali sia stata comunicata la carenza dei contenuti minimi di cui agli artt. 13, 13.1, 13.2, 13.3 dell'allegato del D.M. 10 settembre 2010, che sono trasmesse al Comune competente, affinché proceda ai sensi del punto precedente;

mentre gli impianti solari fotovoltaici di potenza superiore ad 1 MWp e le opere ed infrastrutture connesse (ai sensi del D.Lgs. 387/2003, art. 12, c. 3 e 4) sono:

c. autorizzati dalla Regione con autorizzazione unica previa conferenza di servizi.

 

Alla luce della disciplina regionale qui riassunta risulta che:

- Nel caso di impianto fotovoltaico soggetto ad autorizzazione comunale (caso A), la competenza dell'autorizzazione dell'elettrodotto è del Comune interessato, il quale, procede con un procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto nell'ambito del quale viene anche verificata la conformità dell'intervento alle normative di settore (codice delle telecomunicazioni, inquinamento elettromagnetico, ecc..), fatta salva la residuale ipotesi di impianti soggetti a comunicazione preventiva (D.Lgs. 115/2008, art. 11, c.3).

In questo caso quindi, per l'autorizzazione dell'impianto fotovoltaico nel suo complesso, viene attivato un unico procedimento che comprende la costruzione dell'impianto, le opere edilizie connesse (es. le cabine elettriche) e la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto.
La Città metropolitana, pertanto, non ha più competenza per l'autorizzazione di elettrodotti di connessione di impianti fotovoltaici, ai sensi della L.R. 24/1991.

- Nel caso di impianto fotovoltaico soggetto ad autorizzazione unica regionale (caso B), l'elettrodotto di connessione è autorizzato dalla Regione in quanto infrastruttura connessa all'impianto fotovoltaico

Al fine di dare supporto ai Comuni interessati dai procedimenti di autorizzazione di elettrodotti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 13/2011, la Regione, con D.G.R. 1270/2011 ha fornito le indicazioni operative (All. B) e la necessaria modulistica (All. A).
La Città metropolitana di Venezia mette a disposizione lo schema procedimentale, basato sui contenuti della L.R. 24/91 che, prevede l'acquisizione di tutti i pareri di natura tecnica necessari ai sensi della vigente normativa, e le linee guida ed i riferimenti normativi, disponibili nel presente sito internet alla sezione elettrodotti.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento può essere contattato il personale di riferimento indicato nella medesima pagina del sito internet. 
 


Link tematici

Autorizzazione degli impianti fotovoltaici di potenza minore ad 1 MW o su edifici - indicazioni operative e schemi modulistica