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Condono edilizio

Condono edilizio

Il termine condono sta a indicare in generale un provvedimento con il quale i cittadini possono ottenere l'annullamento di una pena o di una sanzione conseguente a un determinato illecito. L'espressione condono edilizio quindi denota tutti quei casi in cui, previa autodenuncia, è possibile sanare fenomeni di abusivismo maturati nell'ambito delle regole di costruzione, di ampliamento o di modifiche di natura edile. La durata temporale del condono edilizio è limitata nel tempo, ovverosia sottoposta a un termine iniziale e un termine finale.

Di conseguenza, il condono edilizio è contenuto in leggi speciali che hanno una durata temporale definita.

In Italia, i condoni edilizi sono stati tre, disciplinati dalle seguenti leggi:

  • la legge numero 47/1985
  • la legge numero 724/1994
  • la legge numero 326/2003

In materia edilizia, si distingue tra sanatoria, che è un provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della doppia conformità urbanistica (le opere sanate devono essere conformi tanto alle norme vigenti al momento in cui è stato realizzato l'abuso, quanto alle norme vigenti al momento in cui la sanatoria viene richiesta), e condono che invece è la conseguenza di una legge speciale. La prima quindi è rivolta solo a chi ne fa espressa richiesta, mentre la seconda si riferisce a tutti i cittadini che si trovino in una medesima condizione e si applica automaticamente ad essi (di norma, subordinatamente alla presentazione di una domanda). In questo modo con il condono e la sanatoria, i cittadini possono evitare le conseguenze penali di un eventuale reato di abuso edilizio.

Altre voci correlate: sanatoria edilizia