Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali in materia di newsletter https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html
Â
Â
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali in materia di newsletter https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.htmlÂ
Per procedere all'annullamento dell'iscrizione l’utente dovrà inserire la propria e-mail, il captcha e fare click su Registrati.
Â
Â
Accordo di programma
Secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 142/90, l'accordo di programma è la modalità con la quale Comuni, Province, amministrazioni e soggetti pubblici definiscono e attuano opere e interventi che richiedono azioni integrate e coordinate, determinandone i tempi, le modalità , i finanziamenti e gli altri adempimenti connessi. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate e, rispetto all'attuazione della legge 285/97, è approvato con atto formale del sindaco del Comune capofila o del rappresentante della Città Metropolitana.
La definizione dell'ente capofila deriva dalla individuazione dell'ente stesso da parte dei partecipanti all'accordo. Solitamente il capofila coincide con l'ente promotore dell'accordo, ovvero l'ente che si assume l'onere di avviare un intenso lavoro di promozione e di coordinamento.
L'approvazione dell'accordo di programma, secondo quanto previsto dalla legge 142/90, comporta la dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità e urgenza degli interventi previsti. L'accordo è un punto di arrivo di un percorso di confronti e mediazioni tra enti e tra interessi diversi che trovano unicità di intenti su obiettivi e programmi o progetti condivisi.
L'accordo di programma deve essere obbligatoriamente pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale.Â
Â
Â
 Â